mercoledì, giugno 09, 2010

Penale su assegni impagati. Un po' di chiarezza

E' uno degli argomenti più discussi, la penale del 10% del valore facciale dell'assegno che deve
essere pagata dal debitore, in caso di assegno impagato già in prima presentazione per "difetto di provvista", in poche parole, in quella data non ci sono sul conto corrente i soldi sufficienti per onorare il pagamento

La norma in materia sarebbe chiara, vi sarebbe obbligo di corrispondere la penale, in tutti quei casi in cui il cliente non ha onorato in prima presentazione un assegno.
Ma c'è di più poiché si è voluto reprimere in ogni modo il malcostume legato agli assegni, la penale è dovuta anche qualora, prima del mancato pagamento, il creditore RICHIAMI l'assegno.

La ragione di tale disposizione è chiara è tesa ad evitare l'aggiramento della norma da parte del debitore insolvente che, per evitare la penale, chiede al creditore di richiamare l'assegno.

Vi sono ancora delle zone d'ombra in cui si infilano alcune banche ad esempio inserendo come motivazioni per il mancato pagamento, la non leggibilità del numero o della firma o altro, questo per "consentire" al proprio cliente di evitare l'applicazione della pesante sanzione.

Un'altra leggenda "astutamente" alimentata da alcuni direttori dice che la BANCA deve applicare per forza la penale, mentre il creditore può non applicarla.
In realtà il creditore deve rilasciare una quietanza liberatoria, per giunta autenticando la firma dal notaio, in cui afferma di aver ricevuto, per l'assegno, la penale, gli interessi ed anche le spese.
Questa liberatoria è un documento ufficiale che costituisce un'attestazione di reddito, il non incassarlo da parte del cliente non è un titolo per non portare tale sopravvenienza in contabilità, per cui il debitore iscriverebbe una posta attiva in bilancio, senza averla incassata, finendo per pagare le imposte su una somma mai ricevuta, il che è assurdo.

La liberatoria può essere rilasciata anche dalla banca, con minori costi (perché si evita sia l'autentica notarile che molte lungaggini), depositando il 10% presso di loro a favore del debitore e pagando gli eventuali interessi.

Ma le banche trovano più comodo scaricare l'incombenza ed anche la perdita di immagine sul cliente.
Nessun direttore dice che la segnalazione DERIVA dalla scelta della banca di non onorare l'assegno, è come dire che il direttore non si è FIDATO del cliente tanto da farlo sforare rispetto al suo affidamento, ma ora scarica sul DEBITORE la sua scelta.

Purtroppo è una pratica molto diffusa, il direttore si "para" dai suoi problemi interni, segnalando l'impagato, poi "consiglia" il cliente su come evitare i danni che la sua scelta ha causato ed il cliente scarica sul debitore colpe che sono ad ascrivere solo a se stesso ed al limite al direttore della banca ed alle politiche creditizie dell'istituto per cui lavora.

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3 Comments:

At 10:49 AM, Anonymous Anonimo said...

leggo che si può evitare di inviare la liberatoria con firma autentica se si allega copia di un documento, è così? Grazie per pronto riscontro. Cordiali saluti

 
At 11:11 AM, Anonymous Anonimo said...

IL CREDITORE PUO' RINUNCIARE A VEDERSI RICONOSCIUTA LA PENALE?

 
At 8:37 AM, Anonymous Giuseppe said...

No non può rinunciare altrimenti pagherebbe dell'imposte senza mai averle incassate.

 

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